Art. 5.
(Operatore del benessere).

      1. È istituita la figura professionale dell'operatore del benessere, che svolge, a seguito di un predefinito atto diagnostico medico, con autonomia professionale o in supporto al medico nell'iter terapeutico, attività dirette all'educazione, alla prevenzione, alla promozione e alla salvaguardia del benessere e della salute individuale e collettiva.
      2. L'esercizio dell'attività di operatore del benessere è subordinato al conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 4.